Consorzio Crescendo

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Statuto

ART. 1 COSTITUZIONE
Viene costituito tra:
il Comune di Allerona
il Comune di Baschi
il Comune di Castel Viscardo
il Comune di Fabro
il Comune di Orvieto
la Provincia di Terni
la Comunita Montana Monte Peglia Selva di Meana
la "SOCIETA' REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA S.p.A.- SVILUPPUMBRIA S.p.A."
il Comune di Alviano
il Comune di Amelia
il Comune di Castel Giorgio
il Comune di Ficulle
il Comune di Giove
il Comune di Guardea
il Comune di Lugnano in Teverina
il Comune di Montecchio
il Comune di Montegabbione
il Comune di Monteleone d'Orvieto
il Comune di Parrano
il Comune di Penna in Teverina
il Comune di Porano
il Comune di San Venanzo
un Consorzio a norma dell'art.36 della legge 5 ottobre 1991 n.317 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato "Consorzio CRESCENDO".

ART. 2 - SEDE
Il Consorzio ha sede in Orvieto, presso i propri locali in loc. Fontanelle di Bardano, Via dei Vasari n. 15/d.

ART. 3 - DURATA
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4 - OGGETTO
Il Consorzio promuove, nell'ambito del comprensorio degli enti territoriali partecipanti, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività  produttive in conformità  agli indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici partecipanti e dalla Regione.
Il Consorzio, fermo restando che, essendo finalizzato ad obiettivi di pubblico interesse, non persegue, per se stesso, scopi di lucro, per la realizzazione dello scopo consortile potrà , a titolo esemplificativo:
a) acquisire, anche mediante procedura di esproprio ove ciò sia consentito dalla legislazione vigente al momento, aree da destinare ad insediamenti produttivi ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
b) redigere, in conformità  alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, i Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale del comprensorio;
c) realizzare e gestire, direttamente o tramite terzi o Società  miste, anche con l'adozione di tecniche di project financing, infrastrutture, anche della connettività  telematica, impianti, aree tecnologicamente attrezzate, piattaforme, laboratori, opifici ed edifici per attività  imprenditoriali e di servizio agli enti, alle imprese ed ai lavoratori dell'area;
d) alienare la proprietà  piena o superficiaria o concedere in uso o in locazione le aree, gli opifici e gli edifici ad imprese per lo svolgimento di attività  produttive e di servizio;
e) organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
f) costituirsi organo intermediario per l'erogazione di contributi in favore delle imprese del comprensorio;
g) svolgere un ruolo di coordinamento delle imprese rispetto agli interventi finanziari pubblici e al credito;
h) svolgere un ruolo di promozione dello strumento dello sportello unico di servizio alle imprese, coordinato con lo sportello unico per le attività  produttive (SUAP) costituito presso i Comuni ai sensi del D.P.R. n.ro 447/1998;
i) svolgere le attività  e le funzioni eventualmente demandate al Consorzio dagli Enti pubblici partecipanti e dalla Regione;
j) stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 142 ed aderire agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203 e ss., della legge 22 dicembre 1996, n. 662;
k) farsi promotore della attivazione di strumenti tendenti al coordinamento con altri territori al fine di favorire sinergie e ottimizzare risorse e progetti di sviluppo di area vasta;
l) compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, inclusi la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, partecipare a consorzi ed assumere partecipazioni in Società , anche consortili, che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio o che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

ART. 5 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DI CONSORZIATI
Possono essere ammessi al Consorzio solo ed esclusivamente i soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica.
E' escluso il Consorziato:
- per mancato adempimento degli obblighi assunti per suo conto dal Consorzio;
- per compimento di atti in pregiudizio delle finalità  ed interessi del Consorzio;
Ogni Consorziato ha facoltà  di recedere dal Consorzio con il consenso unanime dei consorziati. Inoltre, ogni consorziato ha facoltà  di recedere dal consorzio mediante semplice comunicazione scritta al Presidente del Consorzio qualora il bilancio del Consorzio registri per due anni consecutivi perdite derivanti da fatti di gestione. Il consorziato recedente resta obbligato a coprire le perdite anteriori al suo recesso e non ha diritto a restituzione dei conferimenti effettuati al fondo consortile ordinario prima dello scioglimento del consorzio, nè ha diritto a somme a valere sul fondo consortile straordinario.
E' ammessa la possibilità  per i soggetti di cui al primo comma di chiedere, in ogni momento, adesione al Consorzio, assumendosi gli obblighi statutari e finanziari previsti.

ART. 5-BIS CAPITALE SOCIALE
Il Capitale Sociale del Consorzio è costituito dai conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dagli Enti partecipanti, dai contributi in conto capitale della Regione, dello Stato, della Comunità  Europea e di ogni altro Ente e dagli utili derivanti dalla gestione. E' diminuito dalle eventuali perdite di gestione. Alla data di approvazione del presente Statuto i conferimenti effettuati dai partecipanti ammontano a EURO 374.968,38 e risultano così suddivisi:
SVILUPPUMBRIA 154.937,07
PROVINCIA ID TERNI 103.291,38
COMUNITA MONTANA 45.706,44
COMUNE ORVIETO 51.645,49
COMUNE BASCHI 15.493,71
COMUNE CASTEL VISCARDO 1.560,22
COMUNE FABRO 1.393,92
COMUNE ALLERONA 939,95
Dal 1° gennaio 2007, ciascun comune che avrà  deliberato l'adesione verserà  una quota associativa annuale di un euro per abitante. Per gli anni successivi detto importo andrà  ad alimentare il fondo di rotazione di cui all'art.6. Gli importi relativi al numero degli abitanti verranno rideterminati ogni tre anni prendendo a riferimento i dati, al 31-12 dell'anno precedente, dell' Ufficio Anagrafe.
Abitanti comuni orvietano dati al 31-12-05 Abitanti comuni amerino dati al 31-12-05
Orvieto 20.909 Amelia 11.740
Allerona 1.856 Alviano 1.528
Baschi 2.718 Giove 1.842
Castelgiorgio 2.190 Guardea 1.833
Castelviscardo 3.055 Lugnano in Teverina 1.625
Fabro 2.774  Penna in Teverina 1.097
Ficulle 1.723
Montecchio 1.757
Montegabbione 1.236
Monteleone d'Orvieto 1.598
Parrano 593
Porano 1.891
San Venanzo 2.310

Ferma restando la nuova ripartizione in percentuale del capitale sociale: 25% in capo ai Comuni, 10% in capo alla Comunità  Montana Monte Peglia e Selva di Meana, 25% in capo alla Provincia di Terni e 40% in capo a Sviluppumbria, gli importi aggiuntivi effettivi di questi ultimi tre soci verranno rideterminati annualmente in relazione all'ingresso dei comuni ed il loro apporto di capitale sociale nella misura di un euro per abitante.

ART. 6 - FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile si distingue in ordinario e di rotazione.
I fondo consortile ordinario è costituito dai conferimenti in danaro o in natura effettuati dai consorziati all'atto della costituzione o dell'ammissione o successivamente.
Il fondo consortile di rotazione è alimentato dalle entrate ordinarie, corrispondenti alle quote associative annuali dei consorziati (un euro per abitante) a partire dall' anno 2008 e, dall'anno 2007, con le entrate straordinarie, costituite da contributi, anche finalizzati, dello Stato, della Regione, della Comunità  Europea, di altri organismi internazionali e di ogni altro soggetto pubblico o privato, nonchè da altri versamenti, contributi, apporti di beni ed attrezzature e, in genere, introiti afferenti al Consorzio. Il fondo di rotazione viene incrementato anche dalla quota, pari al 5% calcolata sul costo del progetto al netto del contributo pubblico, che i comuni beneficiari degli interventi verseranno in favore del Consorzio in rate annuali, entro il 30 settembre di ogni anno, per cinque anni dalla fine dei lavori.
E' tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

ART. 7 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea dei Consorziati ;
- Il Consiglio di Amministrazione ;
- Il Presidente ;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea dei Consorziati è costituita dai legali rappresentanti dei consorziati o da loro delegati in virtù di procura scritta. Ciascun soggetto può delegare un solo rappresentante.
Ogni Consorziato esercita il voto nei limiti del suo conferimento al fondo consortile ordinario.

ART. 9- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei Consorziati esercita i poteri di legge e, in particolare:
a) approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio;
b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
c) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) delibera l'ammissione al Consorzio di altri soggetti in conformità all'articolo 5 del presente statuto, stabilendo l'eventuale contributo minimo a loro carico;
e) delibera l'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
f) delibera le eventuali modifiche al presente statuto;
g) designa due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) determina l'indennità  di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori;
i) delibera sulla costituzione di mutui e sull'assunzione di obbligazioni con istituti bancari di ammontare superiore a 500 milioni;
j) delibera l'adozione del Piano regolatore delle aree e dei Nuclei di sviluppo industriale del comprensorio;
k) approva il regolamento di funzionamento ed il programma di attività  e di organizzazione del Consorzio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
l) delibera lo scioglimento del Consorzio.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea dei Consorziati si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo dei membri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consorziati ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo R.r.r. o via fax. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'ora, il giorno, il luogo dell'adunanza e della eventuale seconda convocazione.
Gli eventuali documenti istruttori relativi alle materie da trattare devono essere depositati presso il Consorzio entro lo stesso termine di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I Consorziati hanno facoltà  di prendere visione dei documenti e di estrarne copia a loro spese.
Tuttavia, il Piano economico finanziario ed il Bilancio di esercizio sono trasmessi ai Consorziati unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea dei Consorziati validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile ordinario;
b) in seconda convocazione, quando siano presenti tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo del fondo consortile ordinario.
Sarà  valida in ogni caso, anche in assenza delle predette formalità, l'Assemblea costituita alla presenza di tutti i consorziati, del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta del fondo consortile ordinario intervenuto.
Per le modifiche dello Statuto e per l'approvazione del regolamento del Consorzio è necessario, tuttavia, il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati.
Per lo scioglimento del Consorzio è necessario il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino i 4/5 del fondo consortile ordinario.
Ciascun Ente territoriale consorziato ha, tuttavia, diritto di veto sulle delibere aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, opere ed interventi riguardanti il proprio territorio, limitatamente alla parte di suo interesse. Il diritto di veto dovrà  essere esercitato nel corso dell'adunanza e comunque entro trenta giorni dalla delibera o, in caso di assenza del rappresentante dell'Ente, dalla comunicazione della delibera.
Il Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea.
Delle deliberazioni dell'Assemblea redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario nominato dall'Assemblea.

ART. 10-BIS ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA O TELECONFERENZA
E' ammessa la possibilità  che l'assemblea dei consorziati si tenga per teleconferenza o videoconferenza con la garanzia della identificazione di tutti i partecipanti, ai quali viene consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbale sul relativo libro.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a nove e comunque nei limiti massimi stabiliti dalla Legge, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Consorziati.
Gli Amministratori devono possedere documentata capacità  professionale od esperienza nel settore di attivita  del Consorzio o nell'Amministrazione di aziende.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante tale periodo venga a mancare un Consigliere, l'Assemblea dei Consorziati, convocata senza indugio dal Consiglio, provvede alla sua sostituzione. Il Consigliere nominato dura in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri nominati per primi.
Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare almeno i 2/5 dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.
In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del 4° comma dell'art. 2386 c.c., fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.
Possono essere attribuite deleghe funzionali/territoriali ad un numero massimo di due consiglieri.

ART.12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito di tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per legge o per disposizione del presente statuto siano riservati all'Assemblea.
A titolo esemplificativo e non tassativo compete al Consiglio di Amministrazione:
a) la predisposizione del piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
b) la predisposizione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio al controllo del Collegio dei Revisori ed all'approvazione del Assemblea dei Consorziati;
c) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
d) la nomina del Direttore Generale;
e) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dall'art. 10, lettera i);
f) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio;
g) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a Società  di capitali o consorzi;
h) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società  o Commissioni;
i) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti;
j) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità  dell'Ente e che non rientra nella specifica competenza dell'Assemblea dei Consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere della collaborazione della struttura tecnica dei consorziati previa convenzione ed opererà  in collaborazione con i soggetti di sviluppo e promozione presenti nell'area.

ART.13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Le riunioni sono valide se è¨ presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità  nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso spedito a mezzo R.r.r., fax o telegramma ai singoli membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza il termine precedente puè essere abbreviato fino a ventiquattro ore.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

ART.14 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI
I Consiglieri decadono dalla carica se non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione relativa è adottata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

ART. 15 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Consorziati tra i suoi componenti o anche al di fuori di essi prima della elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti l'Assemblea dei Consorziati.
Il Presidente, in caso di assenza o d'impedimento, viene sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio o, in caso di mancata nomina, dal Consigliere più anziano di età .
In caso di nomina del Consigliere delegato, ai sensi del 7° comma dell'art. 11, il medesimo svolgerà  le funzioni di Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Qualora vengano nominati due Consiglieri delegati, le funzioni di Vicepresidente saranno svolte dal Consigliere delegato più anziano.

ART.16 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.
Convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione.
Attua le deliberazioni relative al personale, sentito il Direttore.
Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

ART.17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed i componenti sono designati come segue:
a) uno effettivo e uno supplente dalla Giunta Regionale; il componente effettivo assume la Presidenza del collegio;
b) due effettivi e due supplenti dall'Assemblea dei Consorziati eletti a scrutinio segreto a scheda limitata ad un nominativo.
Il Presidente ed i membri effettivi del Collegio dei revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.18 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità  degli atti di gestione dell'ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il piano economico e finanziario di esercizio, controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.
Esso riferisce sull'azione di controllo alla Giunta regionale.
Al Collegio dei Revisori dei Conti sono attribuite la disciplina, le funzioni e le responsabilità  previste per il Collegio Sindacale delle S.p.A..

ART. 19 - INDENNITA'
Al Presidente, ai Consiglieri Delegati, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita l'indennità  di carica annualmente stabilita dall'Assemblea dei Consorziati.

ART. 20 - RINNOVO DELLE CARICHE E PROROGA DEGLI ORGANI
Il rinnovo delle cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori nominati da enti pubblici e la proroga degli organi amministrativi è soggetto alle norme del decreto legge 16 marzo 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, in quanto applicabili.

ART. 21 - DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
In tutti i casi di impedimento, assenza o temporanea mancanza del Direttore Generale le sue funzioni verranno svolte da un dipendente di più alto livello ed anzianità  di servizio.

ART.22 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi e dell'attuazione delle delibere degli organi consortili.
Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.
Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Amministrazione, anche con funzione di segretario.

ART.23 - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI
La Regione esercita la vigilanza sull'attività  del Consorzio mediante il controllo e l'approvazione dello Statuto e del piano economico e finanziario di esercizio.
La Giunta Regionale, previa diffida, può sciogliere l'amministrazione del Consorzio ove vengano accertate persistenti gravi irregolarità  nella gestione o nel perseguimento delle finalità  istituzionali o impossibilità  di funzionamento. In tal caso, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina, sentito il parere della Giunta Regionale, un commissario fino al rinnovo degli organi statutari.

ART.24 - ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E BILANCIO
L'esercizio amministrativo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consorzio informa la sua attività  a criteri di efficacia, efficienza ed economicità  ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART.25 - UTILI E PERDITE D'ESERCIZIO
Gli utili d'esercizio non possono essere distribuiti ai consorziati e sono destinati al raggiungimento dello scopo consortile.
Le eventuali perdite d'esercizio sono coperte dai consorziati in proporzione al relativo conferimento al fondo consortile.

ART.26 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia




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